• imprenditori che esercitano attività commerciale, sia in forma individuale che associata, che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, negli ultimi 3 esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00;
- aver realizzato negli ultimi 3 esercizi, o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a € 200.000,00;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a € 500.000,00.
• imprenditori agricoli;
• professionisti e associazioni professionali;
• start up innovative;
• artisti;
• consumatori.
2. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento.
3. Non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali.
4. Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione).
5. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore; revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del Piano del consumatore.
La Procedura
Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di composizone della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.
I vantaggi
1- La sospensione di tutte le azioni esecutive e delle procedure di recupero intraprese nei confronti del soggetto sovraindebitato, e divieto di promuoverne altre per i debiti trattati in procedura;
2- la esdebitazione, cioè la liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori non totalmente soddisfatti;
3- la cancellazione del proprio nominativo dalla CRIF e dai sistemi di informazione finanziaria, con la possibilità di accedere nuovamente al credito.
A chi rivolgersi
L’OCC - ODCEC Trapani costituito dall'ODCEC di Trapani in sinergia con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani è composto sia da Commercialisti che Avvocati, per offrire la più ampia sfera di assistenza e professionalità ai soggetti che gli si rivolgono
OCC - ODCEC TRAPANI
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Iscritto al n.58 del Registro Nazionale degli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento presso il Ministero di Giustizia
presso
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani
Via Eurialo 7 - Trapani
Telefono : 0923 - 21264 Fax : 0923 - 21264
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