Presentazione

 

 
 
 
 
La Legge n. 3 del 2012 ha introdotto una procedura diretta al risanamento della condizione debitoria, destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, perché non hanno le caratteristiche previste, ma si trovano comunque in una situazione di sovraindebitamento, cioè di perdurante squilibrio economico tra i pagamenti da effettuare e il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni.
La norma risponde alla necessità di far fronte a crescenti situazioni di insolvenza, spesso drammatiche, del debitore non fallibile come nel caso di piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti e, soprattutto, consumatori, prima senza alcuna tutela.
Attraverso una proposta di accordo con i creditori, o nel caso del consumatore, di un piano di ristrutturazione del debito è possibile risolvere situazioni debitorie difficili, comprese quelle verso il fisco.

Una via d'uscita per l'esdebitazione e un vero e proprio“fresh start”: un nuovo inizio che permette di reinserirsi nella società con un ruolo attivo nel proprio contesto sociale ed economico.

 
Gli Organismi di Composizione della Crisi
Il debitore, che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012, deve rivolgersi agli Organismi di Composizone della Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.
 
  
I Compiti dell’ OCC da sovraindebitamento
 
  1. Redazione del piano – L’OCC - Organismo di  composizione della Crisi assiste il debitore nella predisposizione e proposizione del piano e della proposta da presentare ai          creditori.
  2. Certificazione della fattibilità del piano.
  1. Comunicazioni ai creditori – L’OCC - comunica ai creditori la proposta di piano del debitore e del consumatore e cura la trascrizione del       decreto di omologa.
  2. Esecuzione dell'accordo e del piano e sorveglianza nella sua esecuzione.
  3. Funzioni di liquidatore – Quando il giudice lo dispone, l'OCC - Organismo di Composizione della Crisi svolge anche le funzioni di liquidatore.

 

Chi può accedere al servizio – Requisiti
 
1. Essere soggetti “non fallibili”:

• imprenditori che esercitano attività commerciale, sia in forma individuale che associata, che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, negli ultimi 3 esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00;
- aver realizzato negli ultimi 3 esercizi, o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a € 200.000,00;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a € 500.000,00.
• imprenditori agricoli;
• professionisti e associazioni professionali;
• start up innovative;
• artisti;
• consumatori.

2. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento.

3. Non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure  concorsuali.

4. Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione).

5. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore; revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del      Piano del consumatore.

  

La Procedura
 
Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di composizone della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.
 
I vantaggi
 
1- La sospensione di tutte le azioni esecutive e delle procedure di recupero intraprese nei confronti del soggetto sovraindebitato, e divieto di promuoverne altre per i debiti trattati in procedura;
2- la esdebitazione, cioè la liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori non totalmente soddisfatti;
3- la cancellazione del proprio nominativo dalla CRIF e dai sistemi di informazione finanziaria, con la possibilità di accedere nuovamente al credito.
 
A chi rivolgersi
 
L’OCC - ODCEC Trapani costituito dall'ODCEC di Trapani in sinergia con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani è composto sia da Commercialisti che Avvocati, per offrire la più ampia sfera di assistenza e professionalità ai soggetti che gli si rivolgono        
            
 
 
 
OCC - ODCEC TRAPANI
Organismo di Composizione della Crisi da  Sovraindebitamento
 
Iscritto al n.58 del Registro Nazionale degli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento presso il Ministero di Giustizia
presso
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani
Via Eurialo 7 - Trapani
Telefono : 0923 - 21264          Fax :  0923 - 21264

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