Elenco degli Esperti Indipendenti

 Elenco degli Esperti Indipendenti (ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021)

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione, è formato un elenco di esperti che avranno il compito di coadiuvare gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta, nelle trattative con i creditori ed altri soggetti interessati, nella prospettiva del risanamento dell’impresa.

Gli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, interessati all’iscrizione nell’elenco degli esperti, e in possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione nell’Albo da almeno 5 anni;
  • Documentata Esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • Specifica Formazione, secondo le previsioni del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;

dovranno presentare la propria domanda all’Ordine di appartenenza.

Verificato il possesso dei prescritti requisiti, l’Ordine provvederà a inoltrare i nominativi dei propri Iscritti alla Camera di Commercio di Palermo, per l’inserimento nell’Elenco unico regionale.

Qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, l’Ordine respinge la domanda dell’iscritto. L’iscritto può ripresentare la domanda per una nuova attività istruttoria da parte dell’Ordine.

Ai fini della riapertura dei termini per l'iscrizione nell'Elenco le domande possono essere presentate entro il giorno 15/06/2023.

Modello domanda di iscrizione

Modello CV 

Allegato 3

Linee guida Ministero della Giustizia

Linee guida Conferenza degli ODCEC della Sicilia

Regolamento del CNDCEC

Per coloro che stanno frequentando il "Corso per Esperto nella Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d’impresa" si richiama quanto previsto dall'Art. 2 comma 2 lettera c) del Regolamento e cioè la possibilità di presentare ugualmente la domanda corredandola con "autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni;".